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Home›Generale›Coprifuoco.

Coprifuoco.

By Silvana De Mari
2 Maggio 2021
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Dal mio punto di vista il  coprifuoco ha quattro scopi: distruggere il concetto che il cittadino abbia libertà di spostamento, annientare numerosi lavori, ristorazione, teatro, svago, la cui distruzione ha come inevitabile conseguenza la distruzione del turismo italiano, così da poter più facilmente svendere l’Italia, impedire che ragazzi e ragazze si incontrino, che poi magari si sposano e mettono al mondo bambini, e Greta si dispiace. Dall’inizio della cosiddetta pandemia le nascite in Italia sono crollate del 20 %. E per ultimo, ma non meno importante ci allontana dalla bellezza, la bellezza delle stelle, per inchiodarci in casa dove i più guarderanno la televisione, oggetto di ipnosi di massa grazie al quale un popolo rinuncia alle sue libertà più elementari.

Ho chiesto considerazioni sul coprifuoco all’avvocato Francesco Fontana,  fondatore di  un’ associazione  che ha un nome bellissimo: Justitia in Veritate .

Abituato a cercare la giustizia nella verità, i due valori non sono scindibili l’avvocato Fontana ci spiega l’ingiustizia e la menzogna del coprifuoco. Riposto le sue parole, le considerazioni sanitario invece sono mie.

Il D.L. n. 55 del 22 aprile 2021 che fissa le nuove condizioni di progressiva riapertura di alcune attività mantenendo lo stato di emergenza fino al 31 luglio è in linea con la reiterata narrazione che ormai da oltre un anno sta soggiogando alla illogicità ed agli abusi.

La conferma del “coprifuoco” dalle 22 almeno fino al 15 giugno, il preannunciato arrivo delle c.d. “certificazioni verdi Covid-19” con possibilità, per chi ne sia munito, di muoversi liberamente o verso un’abitazione privata (sempre una sola volta al giorno) in quattro persone più figli fino a 14 anni e persone con disabilità o non autosufficienti conviventi e, infine, la possibilità di effettuare attività di consumazione al tavolo soltanto all’aperto e nel rispetto dei limiti di orario sugli spostamenti, solo per citare le più eclatanti assurde non “novità” del decreto,  manifestano la sempre più evidente distopia in cui si costringe a vivere. I medici sono stati privati del diritto di curare in scienza e coscienza, i diritti più elementari sono cancellati nell’impressionante silenzio delle più alte cariche dello stato, e degli ormai ex sostenitori della “carta più bella del mondo”, di fronte alla palese devastazione dei più basilari diritti della persona e delle relazioni.

I DPCM sono semplici atti amministrativi – per giunta monocratici – che non hanno forza vincolante dal punto di vista della gerarchia delle fonti del nostro diritto dove, in cima, vige la Costituzione. Il  decreto legge può essere adottato dal governo per motivi d’urgenza e di necessità, e un’urgenza non può durare anni, soprattutto se si tratta di una malattia che se correttamente curata ha la mortalità di una normale influenza, che nel 98% dei casi e benigna, asintomatica o paucisintomatica e che può diventare pericolosa o anche mortale se trascurata nella vigile attesa e “curata” con la tachipirina. L’economia e la socialità muoiono, mentre depressione e mancanza di vita sociale deprimono il sistema immunitario. La distruzione della libertà non salva la salute, anzi la distrugge. Lo stesso la distruzione dell’economia, i popoli poveri hanno mortalità maggiore, vita media più breve. La libertà può essere (in parte) riconcessa dall’alto solo a patto di subire una vaccinazione che, ufficialmente , secondo gli stessi produttori, è ancora il fase sperimentale, anche se i trattati che sanciscono il principio del bene assoluto della persona e della sua libertà, come sancito negli artt. 2 e 5 della convenzione di Oviedo, e che hanno efficacia superiore alla stessa legge italiana che si deve adeguare al diritto internazionale riconosciuto o pattizio.

In altre parole ogni singola norma regolamentare che proviene dal DPCM è illegittima per contrasto con tutte le norme legislative superiori, a partire dalla Costituzione, e dei trattati internazionali che, tramite il suo art. 10, hanno forza di legge vincolante sul territorio.

Tra tutte le norme “regolamentari” riproposte, forse la più invasiva, è il cd COPRIFUOCO, essendo stato riconfermato il divieto degli spostamenti tra le 22 e le 5.

Tale prescrizione è totalmente illegittima, dal punto di vista sanitario completamente illogica.  La  presunta tutela della salute sancita dall’art. 32 della costituzione di fatto ormai sta fagocitando ogni altro diritto della persona costituzionalmente con una distruzione anche del bene che doveva tutelare, perché un popolo rinchiuso nell’incertezza, cui è stato negato anche il diritto al lavoro  non può che crollare anche nel sistema immunitario.

Tale interpretazione da regime totalitario che stabilisce il bene del cittadino, da stato etico che educa il cittadino / bambino al punto da normare banali consigli comportamentali di igiene non è legale ma – complice il silenzio e l’accettazione dei più –, è diventata consuetudine per l’acquiescenza ad una incapacità o non volontà di reazione pericolosissima.

Questa grave deriva è tuttavia scardinabile da semplici osservazioni di diritto che fortunatamente – e faticosamente – cominciano a fare capolino in pronunciamenti della magistratura che ne identificano l’improponibilità nel nostro sistema democratico costituzionale, come di recente la esemplare sentenza 54/2021 del 27.01.2021 della sezione GIP-GUP del Tribunale di Reggio Emilia.

Il pronunciamento è molto chiaro: la disposizione dell’art. 1 del DPCM 08.03.2020 a cui ancora oggi si fa riferimento, e che prevede un divieto generale e assoluto di spostamento, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare.

Di conseguenza, poiché nel “nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio …è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale”.

Nel nostro ordinamento, infatti, per ogni provvedimento che limiti o coinvolga la libertà personale, è previsto un controllo del Giudice sulla sussistenza dei suoi presupposti applicativi indicati tassativamente dalla legge, come previsto dall’art. 13 della Costituzione che stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possano essere adottate solo “su atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.

Ne conseguono due corollari – statuisce la sentenza – 1) “che un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge “ e, 2), che “neppure una legge potrebbe imporre l’obbligo della permanenza domiciliare poiché l’art. 13 della Costituzione prescrive una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale diretto e dunque nei confronti di uno specifico soggetto”.

Sono illegittimi i provvedimenti – come per l’appunto il coprifuoco – rivolti alla generalità dei cittadini.

Il  DPCM è un semplice atto amministrativo rispetto al quale il Giudice non ha alcun obbligo di “rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale ma deve procedere  direttamente alla sua disapplicazione in quanto atto amministrativo illegittimo per violazione di legge” (in questo caso della Costituzione e dei trattati internazionali in violazione del suo art. 10 che li ratifica).

E neppure – con buona pace sempre dei silenti di ogni genere – ha senso porre in conflitto l’art. 13 della costituzione con l’art. 16 che tutela la libera circolazione, in quanto ..”la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici …ma quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi ma le persone allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale”, con conseguente “ dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E”.

Di fronte a tale inoppugnabile limpidezza il perseverare nelle imposizioni che l’attuale governo si ostina a riproporre può solo far immaginare altri due corollari finali: 1) o una stupefacente superficialità nella conoscenza della propria potestà legislativa; 2) o che agisca nel convincimento di una totale impunità che poggia sull’acquiescenza dei più, e sul silenzio di chi tace pur potendo interrompere la devastazione umana e sociale che comporta.

In parole povere: potevamo scegliere tra la perdita della libertà e la perdita della salute: abbiamo scelto di perdere la libertà, anche la nostra salute sarà distrutta. La perdita della libertà ha come conseguenza di renderci più malati, più infantili, più fragili, drammaticamente più poveri, più soli, ma anche più scemi.

TagsAvvocato Francesco Fontanacoprifuoco
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Silvana De Mari

Nell’ora dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario. (G. Orwell)

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